Onorevoli Colleghi! - Ai fini di sollecitare in questa sede una discussione sui gravi problemi causati dalla presenza dell'amianto nel nostro Paese e di offrire finalmente soluzioni alle drammatiche e a tutt'oggi irrisolte conseguenze derivanti dall'esposizione all'amianto di centinaia di migliaia di lavoratori, riteniamo opportuno presentare questa proposta di legge, che va ad aggiungersi ad altri analoghi progetti di legge depositati nei mesi scorsi nei due rami del Parlamento. In particolare segnaliamo il disegno di legge atto Senato n. 23, depositato il 28 aprile 2006, giorno in cui si celebrano nel mondo le vittime dell'amianto, perché in questi mesi 28.000 cittadini hanno chiesto, sottoscrivendo un appello, di accelerarne la discussione e l'iter di approvazione. Il citato disegno di legge atto Senato n. 23, il cui primo firmatario è il senatore Casson, ha costituito una base di riferimento essenziale per la nostra proposta di legge.

 

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      Cos'è, innanzitutto, l'amianto? È un minerale naturale del gruppo dei silicati. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale potenzialmente indistruttibile. È infatti resistente al fuoco, al calore, agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per queste sue caratteristiche è stato utilizzato fino agli anni '80 per produrre cemento-amianto e, quindi, utilizzato per la fabbricazione di lastre, tubi, cisterne, pannelli anti-incendio ma anche guarnizioni, dischi dei freni, coibentazioni termiche e acustiche di navi e di treni. Benché già intorno agli anni '40 si sapesse scientificamente della sua nocività, le sue caratteristiche di duttilità e di flessibilità hanno fatto sì che fosse usato ampiamente nell'industria chimica, nei settori navale e ferroviario, nell'edilizia. A tutt'oggi, l'Istituto superiore di sanità indica in una cifra compresa tra 1 milione e 1.200.000 lavoratori il totale di lavoratori potenzialmente esposti ai rischi connessi all'amianto in Italia. Altri enti stimano questo totale addirittura intorno ai 3 milioni.
      Oltre trentacinque anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni '70 in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'Eternit di Casale Monferrato), in Friuli Venezia Giulia (Monfalcone), in Veneto (Porto Marghera) e in Lombardia (Broni, Seveso, la Breda di Sesto san Giovanni) condussero alla sottoscrizione di importanti accordi sindacali. Tra gli obiettivi che si raggiunsero sono degni di nota innanzitutto l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche e i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Gli accordi sindacali aprirono poi la strada ad interventi legislativi tanto sul piano regionale quanto, successivamente, sul piano nazionale.
      Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, il 27 marzo 1992 fu finalmente approvata la legge n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.
      Purtroppo in questi quindici anni la legge è stata solo parzialmente attuata, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, l'istituzione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi al punto che soltanto nel 1999, con la 1a Conferenza governativa sull'amianto, si è ottenuta una prima verifica dello stato di attuazione della legge. I dati più recenti del registro nazionale dei mesoteliomi indicano che il 2006 ha fatto registrare un aumento del 20 per cento dei malati da amianto, raggiungendo la cifra ragguardevole di 1.200 persone colpite dal mesotelioma della pleura proprio a causa dell'esposizione all'amianto.
      Nei prossimi decenni - stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai trenta anni - si prevedono un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto e un apice tra il 2015 e il 2025 o, secondo alcuni esperti, persino nel 2040.
      Dal 1992 fino al 2004 la lotta contro l'amianto è stata incentrata sull'obiettivo di attuare appieno la legge n. 257 del 1992: sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati avviati percorsi di bonifica, sono state previste forme di tutela sanitaria e previdenziale per i lavoratori esposti. L'emergenza amianto non si è però conclusa con la chiusura delle fabbriche: le malattie, come ricordato, hanno un'incubazione che può essere lunghissima e non colpiscono solo gli ex lavoratori, ma anche i loro familiari contaminati dagli abiti portati a casa e coloro i quali risiedono nelle vicinanze delle fabbriche.
 

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      Il 12 e il 13 novembre 2004 si è svolta a Monfalcone la Conferenza nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova ed ultima fase della lotta contro l'amianto finalizzata alla completa eliminazione della «fibra-killer» dall'Italia entro il 2015.
      Per portare a compimento nel nostro Paese, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e l'istituzione del «Fondo per le vittime dell'amianto».
      Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che, a quindici anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell'ambiente. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo estremamente ambizioso per la cui realizzazione sono indispensabili: la mappatura capillare della presenza dell'amianto in Italia, l'individuazione di discariche specializzate e «la fusione» delle fibre di amianto prima del loro trasferimento nella discarica.
      Risulta evidente che tutto ciò (il perseguimento dell'obiettivo di estirpare l'amianto dal nostro Paese e quello di tutelare i diritti dei lavoratori che all'amianto sono stati e sono tuttora esposti) ha un costo economico, che il Governo deve decidere se affrontare o non affrontare. Siamo convinti che proprio questo tipo di scelte segnino il profilo e la connotazione politica di chi le compie. Negli ultimi anni abbiamo dovuto registrare un incremento massiccio delle spese militari, una crescita annua di circa 700 milioni di euro. Il nostro è rimasto, in Europa, l'unico Paese a non aver diminuito, dopo il 1989, l'incidenza delle spese militari rispetto al proprio prodotto interno lordo. Quest'anno nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) la crescita delle spese belliche è stata addirittura di 2,5 miliardi di euro, cioé dell'11 per cento rispetto all'anno scorso. Questi dati ci indicano una tendenza per nulla rassicurante. Anche per questo riteniamo che il Governo debba dare un segnale forte e di controtendenza, investendo finalmente nella tutela dei lavoratori e nel riconoscimento dei loro diritti.
      La presente proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto. È importante infatti considerare persone a rischio - come si diceva - anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è posto a carico, per due terzi, del bilancio dello Stato e per un terzo è posto a carico delle imprese, responsabili della mancata realizzazione dell'anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale, dell'attuale grave situazione di inquinamento ambientale.
      È necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare infatti, che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, possono accedere ai benefìci previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda all'INAIL - e in seguito alle modifiche apportate alla legge, anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) - ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.
      Oltre 228.000 erano le domande presentate all'INAIL alla data del 1o ottobre 2003, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito
 

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negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria.
      Successivamente, anche a causa delle modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005, sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte.
      Altre 94.199 domande sono state presentate dai lavoratori non assicurati dall'INAIL e 48.972 domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati dall'INAIL).
      Al riguardo si precisa che il totale delle domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno 2005 è pari a 607.764. Di queste sono state evase finora con certificazioni positive o negative solo 253.258 domande. Risultano pertanto ancora in trattazione 354.506 domande.
      Da ricordare però che, dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati dall'INAIL altre 60.000 domande circa.
      A ciò si aggiunge un dato preoccupante: a partire dai primi mesi del 2005 alcuni uffici territoriali degli enti previdenziali hanno ricorso in appello contro le sentenze positive di primo grado emesse a favore di quei lavoratori che avevano presentato richiesta dei benefìci contributivi previsti dalla legge n. 257 del 1992, impedendo a centinaia di lavoratori la possibilità di godere dei propri diritti. All'interno di questa tendenza emerge in tutta evidenza il caso di Livorno e, nello specifico, dei lavoratori in mobilità del polo di raffinazione dell'ENI di Livorno, che dal 2001 sono riuniti in comitato per ottenere la tutela dei propri diritti. Il solo patronato dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA) di Livorno - per rendere l'idea della gravità del problema sul territorio - gestisce attualmente un contenzioso legale di circa 650 cause, impegnando risorse economiche tutt'altro che indifferenti.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione del «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici» finalizzato al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l'amianto dagli edifici pubblici. Il programma decennale per il risanamento, da approvare con decreto del Ministro della salute, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico.
      L'articolo 4 introduce una serie di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati, dal naviglio mercantile e dagli aeromobili. Le agevolazioni sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Con decreto del Ministro della salute saranno poi disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili, nel naviglio mercantile e negli aeromobili. Le aziende sanitarie locali dovranno poi verificare l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      L'articolo 5 prevede alcune modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha modificato la disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. Si ricorda che la precedente normativa concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori per determinate fattispecie di esposizione. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, era costituito da un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,5 della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi:

          a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;

          b) di esposizione all'amianto (soggetto alla relativa assicurazione dell'INAIL), nel caso di:

              1) contrazione di malattia professionale - documentata dall'INAIL - a causa della suddetta esposizione;

 

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              2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.

      Il comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui al numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
      L'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 prevedeva, fra l'altro, che i benefìci previdenziali venissero riconosciuti solo a quei lavoratori che erano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.
      L'articolo 5 della presente proposta di legge introduce alcune importanti modifiche correttive del suddetto articolo 47. In particolare prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
      Si prevede, inoltre, che i benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 si applichino anche ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:

          1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

          2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione;

          3) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni.

      A questo proposito va evidenziato come, successivamente alle modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefìci previdenziali, siano aumentate in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefìci. Molte sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefìci previdenziali o al riconoscimento del mancato risarcimento.
      Altrettanto numerose negli ultimi anni sono le sentenze penali sia di merito che di legittimità aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di garantire il rispetto dei cosiddetti «valori limite» della sostanza emessa nell'aria (prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori), ma anche e comunque di adottare tutte le cautele più idonee ad evitare l'esposizione ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile.
      L'articolo 5 prevede, altresì, la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza fissata al 15 giugno 2005 - termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 - sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine viene prorogato al 31 dicembre 2008. Inoltre, a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento. Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici e del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto.

 

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      Per ovviare a queste lacune nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 6, una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e per i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali, nel diritto ad un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 e, per i loro superstiti, all'erogazione di un assegno pari a tre annualità della rendita erogata ai superstiti. All'articolo 7 è prevista poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico. L'articolo 8 contiene modifiche alla più volte citata legge n. 257 del 1992 riguardo la composizione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto ed i compiti della stessa.
      L'articolo 9 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi. All'articolo 10 si prevede l'assistenza legale gratuita per i lavoratori e i cittadini esposti ed ex esposti. L'articolo 11 prevede la promozione di campagne informative sulle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. L'articolo 12 prevede l'istituzione della commissione regionale permanente sull'amianto, mentre l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico contenente le disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto. L'articolo 14 prevede l'abrogazione dell'articolo 4 e dell'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, in quanto ritenuti incostituzionali e in contrasto con la legge n. 257 del 1992 che vieta la coltivazione nelle cave delle pietre verdi.
      L'articolo 15 reca modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 257 del 2006, riprendendo alcune norme già previste dal decreto legislativo n. 277 del 1991 relative al sistema prescrittivo delle aziende sanitarie locali per i piani di lavori di bonifica dell'amianto e al ripristino del registro nazionale dei mesoteliomi tenuto dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
 

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